Diritto d’autore e uso delle immagini in rete
Per augurarvi un Buon 2015 condividiamo con voi la ricerca fatta dal nostro staff per fare chiarezza in merito all’argomento diritto d’autore e uso delle immagini in rete di cui in tanti ci chiedete informazioni. Confrontiamoci sulle esperienze reciproche per arricchire questo documento piu’ che le tasche di chi se ne approfitta della nostra poca attenzione.
Prima di entrare nello specifico dell’argomento è necessaria una premessa.
Con la diffusione di internet si sono amplificate a livello esponenziale le possibilità di copia, contraffazione, manipolazione e circolazione in genere di tutto il materiale pubblicato in rete: testi scritti, file musicali, video, immagini, ecc. La disciplina giuridica fino ad ora ha cercato di adattare al materiale digitale le leggi preesistenti sul diritto d’autore, ma le norme risultano spesso carenti e incomplete al punto da non riuscire a coprire la vastissima casistica offerta dalla rete.
Detto ciò, stando alla legge italiana, il primo punto di riferimento in merito al d.a. è l’art. 2575 c.c. che qui riporto: formano oggetto del diritto di autore le opere dell’ingegno di carattere creativo che appartengono alle scienze, alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all’architettura, al teatro e alla cinematografia qualunque ne sia il modo o la forma di espressione.
Il d.a. è inoltre tutelato dalla legge 633/41 che nel tempo ha subito diversi aggiornamenti; il testo non prevede un esplicito e diretto riferimento al carattere digitale di un’opera dell’ingegno, ma la tutela è valida per qualunque forma e modo d’espressione, da cui, desumiamo, anche quella digitale.
Procediamo per punti.
- Che cos’è il d.a., a chi apparitene, in che misura si può esercitare?
Il d.a tutela da una parte la paternità dell’opera e dall’altra la sua sfruttamento economico. Nello specifico, il diritto di essere autori, padri dell’opera si realizza naturalmente al momento stesso della creazione dell’opera, quindi il diritto morale di paternità appartiene solo ed esclusivamente all’autore (o agli autori, se dovessero essere più d’uno) dell’opera dell’ingegno di cui sopra. Quanto al diritto di utilizzazione economica, questo originariamente appartiene all’autore, che quindi può utilizzare, diffondere, pubblicare la sua opera a scopo di lucro nel modo che più ritiene opportuno, nei limiti consentiti dalla legge; ma tale diritto può essere ceduto a terzi: è il caso del cantante e della casa discografica o dell’autore di un libro e dell’editore. In cambio di denaro, l’autore può cedere ad altri il suo diritto di utilizzazione economica dell’opera.
Una precisazione: è indubbio che il diritto di paternità sia “senza scadenza” (Leopardi è stato, è e sarà sempre l’autore dello Zibaldone); cosa diversa, però, accade per il diritto di utilizzazione economica che dura fino al settantesimo anno dopo la morte dell’autore (art. 25, legge 633/41 LDA). Ciò vuol dire che sono gli eredi a beneficiare di tale diritto (o dei benefici che derivano dalla sua cessione) dalla data di morte dell’autore fino alla scadenza dei settant’anni.
Chiunque violi questi due diritti (che costituiscono insieme il d.a.) è soggetto a sanzioni penali (artt. 156ss. LDA).
La SIAE (Società Italiana Autori ed Editori) è la società che per legge è preposta alla protezione e all’esercizio del diritto d’autore.
- Norme e comportamento rispetto all’uso delle immagini.
La parola “immagine” nel web può essere riferita a molteplici oggetti: un file realizzato con software di grafica, una fotografia, un disegno fatto a mano utilizzando la tavoletta grafica e così via.
La legge diversifica nel dettaglio, quindi si deve far riferimento a ciò che si dice negli artt. 1 e 2, dove, in relazione alle opere protette, si parla di “arti figurative”, di “arte del disegno” e “opere fotografiche”.
In merito all’uso delle immagini, la legge prevede una distinzione tra ciò che è da considerare “un’opera dell’ingegno” e quindi ha carattere creativo e ciò che invece non ha carattere creativo e si ritiene semplice riproduzione della realtà. Ma proprio questa distinzione, molto importante soprattutto nella rete, non ha ancora una sua definizione univoca. Nessuna norma giuridica stabilisce le differenze concrete tra opera creativa e opera non creativa, quindi, in caso di controversie, sarà un giudice a decidere.
Si capisce sin da ora quanto sia ardua e pericolosa l’impresa dell’uso (inteso nel senso più ampio che la parola può assumere in ambito digitale e non) di una certa immagine.
Le immagini non considerate opera dell’ingegno (foto semplici) sono comunque protette dal diritto. È importante che siano presenti alcune indicazioni, quali:
- nome del fotografo,
- detentore dei diritti,
- anno di pubblicazione.
Se questi dati sono presenti l’uso dell’immagine è condizionato dall’esplicita concessione dell’autore in seguito a richiesta, e i dati dell’immagine non possono essere né modificati né eliminati, ma devono essere riprodotti fedelmente. Se l’autore non fornisce l’autorizzazione, in nessun caso è possibile utilizzare la sua immagine.
Qualora questi dati non siano presenti, invece, la riproduzione dell’immagine non è considerata abusiva dalla legge e non richiede compenso, a meno che l’autore non provi la malafede di chi ha usato l’immagine.
C’è un però: può capitare che ci s’imbatta in un’immagine che non presenta alcuna indicazione e perciò la si usi pensando rientri nel caso della leicità di riproduzione. Tuttavia può trattarsi di un’immagine a sua volta riprodotta senza che siano stati riportati i dati suddetti e in questo caso chi riproduce è passibile di legge.
Alla luce di ciò la cosa migliore da fare è verificare a chi appartiene la foto e chiedere il consenso alla sua riproduzione.
Il diritto di utilizzazione economica su queste immagini dura ventanni dalla loro produzione (art. 92 LDA).
Caso diverso per le immagini considerate opere artistiche (cosiddette opere fotografiche) che rientrano a pieno titolo nelle opere dell’ingegno tutelate dal diritto d’autore e per cui non sono validi gli artt. 87-92 della LDA, che regolamentano la riproduzione delle fotografie semplici.
Per le opere fotografiche vale l’art. 32-bis secondo cui (come per tutte le opere dell’ingegno) il diritto di utilizzazione economica dura fino al settantesimo anno dopo la morte dell’autore.
- Creative Commons
Proprio in seguito all’evidenza del nuovo modo di far circolare le informazioni con internet, é stato fondato del 2001 nel Stati Uniti un ente no-profit denominato Cretive Commons e dal 2003 è presente anche il gruppo di lavoro Creative Commons Italia.
L’ente si occupa di delle cosiddette Creative Commons Public Licenses (CCPL), licenze, fondate sul principi di “alcuni diritti riservati”, con cui l’autore può gestire il proprio diritto sull’opera.
Queste licenze sono state pensate proprio per fare in modo che la comunicazione in rete non sia un ostacolo o un limite, ma anzi venga promossa e incentivata dagli stessi autori delle opere.
Esistono sei diverse licenze applicabili alla propria operea, per tutte deve essere adeguatamente dichiarata la paternità dell’opera stessa:
- Attribuzione: il materiale può essere diffuso e divulgato con qualunque mezzo, c’è la possibilità di effettuare modifiche, che devono essere dichiarate. Chi usa l’opera può farlo anche a fini commerciali.
- Attribuzione – Non opere derivate: il materiale può essere diffuso con qualunque mezzo anche a scopi commerciali, ma non può essere alterato, né modificato.
- Attribuzione – Non commerciale – Non opere derivate: il materiale si può diffondere con qualunque mezzo, ma non a scopi commerciali. In più non si può modificare.
- Attribuzione – Non commerciale: libera diffusione del materiale con qualunque mezzo e possibilità di effettuare modifiche che devono essere opportunamente dichiarate. Non si può usare l’opera a scopi commerciali.
- Attribuzione – Non commerciale – Condividi allo stesso modo: Libera diffusione con qualunque mezzo, ma non a scopi commerciali. Se il materiale viene modificato, i contributi devono essere distribuiti con la stessa licenza con cui è stata utilizzata l’opera originale.
- Attribuzione – Condividi allo stesso modo: come sopra, con la possibilità di utilizzare il materiale a scopi commerciali.
Queste licenze non sostituiscono in alcun modo la legge vigente sul diritto d’autore, ma approfondiscono l’uso che del diritto si può fare, senza ledere l’autore o l’opera.
In Italia attualmente sono state eseguite oltre 5 milioni di queste licenze da parte degli autori.
Esiste anche la CC0, cioè la possibilità di cedere tutti i diritti sull’opera e renderla di pubblico dominio, ma molte sono ancora le limitazioni date dai diversi ordinamenti giuridici.
Strumenti utili:
Nel web è facile imbattersi in immagini che non possiedono alcuna indicazione (molto più di quanto ci si possa aspettare), eppure queste immagini sono protette dal diritto d’autore. In questo, in effetti, gli utenti (eccezion fatta per i professionisti delle immagini e aspiranti/sedicenti tali) si comportano in modo piuttosto anarchico e superficiale, forse proprio perché, a meno che non ci si trovi nel caso di pubblico dominio, il diritto d’autore vige automaticamente su qualunque foto (sia essa foto semplice o opera fotografica, come distinto in precedenza).
Ma questo non significa perdere ogni speranza di riprodurre immagini.
Per evitare di incorrere in errori o addirittura in eventuali procedimenti penali, si possono percorrere due strade:
- contattare l’autore dell’immagine e chiedere la concessione di riproduzione (come detto sopra)
- usare strumenti on-line in cui si trovano immagini che possono essere liberamente riprodotte (è necessario, però, fare sempre attenzione a quale tipo di licenza è stata concessa)
Questi strumenti sono:
- kaboompics.com
- pexels.com
- http://search.creativecommons.org/ (il sistema di ricerca di Creative Commons)
- https://www.flickr.com/commons/ (la sezione di Flickr dedicata alle foto che non hanno restrizioni sul diritto d’autore)
Con questi strumenti la riproduzione sarà sicura e senza rischi
Sitografia:
http://www.studiolegale-online.net/diritto_informatica_09.php
http://www.ideespettinate.com/artic.php?idart=103
http://www.futurize.cc/biblioteca/fare-informazione/diritti-e-doveri-di-chi-fa-informazione/
http://www.interlex.it/testi/l41_633.htm#25
http://www.altalex.com/index.php?idnot=36505
https://wiki.creativecommons.org/Publicdomain/zero/1.0/LegalText_%28Italian%29
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